Se lo hai già letto, prosegui pure nella lettura: qui ti parlo delle conseguenze della violazione delle disposizioni e delle responsabilità in capo dalle società. Buona lettura!
La violazione delle disposizioni
Tali ipotesi di reato sono estinguibili mediante oblazione in sede amministrativa con il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo della ammenda (D. Lgs. 758/94) o dinanzi al Giudice Penale con il pagamento una sanzione pecuniaria pari ad un terzo (art. 162 c.p.), o alla metà (art. 162 bis c.p.), del massimo della pena prevista per la singola violazione. Poi, come abbiamo visto, abbiamo i casi più gravi: omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime nel caso di lavoratori contagiati.
La responsabilità anche in capo alla società
Tale tipo di responsabilità trova fondamento nell’ art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, con la possibilità di applicare all’ente, in caso di condanna, sanzioni pecuniarie che, in caso di omicidio colposo, possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro e interdittive (es. interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione/revoca autorizzazioni, esclusione agevolazioni ecc.).
Per ritenere sussistente la responsabilità amministrativa dell’ente, dovrebbe essere provato naturalmente che i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Tale presupposto può essere ritenuto sussistente nei casi in cui la società abbia omesso di adottare le misure di prevenzione del contagio allo scopo di risparmiare sui costi per l’adeguamento delle misure di prevenzione o per incrementare la produttività, a scapito della salute dei lavoratori.
Cosa può fare un'azienda per escludere o limitare tale responsabilità?
È necessario che l’Organismo di Vigilanza eserciti il proprio dovere di vigilanza implementando il sistema dei flussi informativi in essere e verificando quali attività siano state realizzate dalla società per prevenire i rischi di contagio dei lavoratori.
Per fare ciò, a scopo esemplificativo, è opportuno chiedere alle funzioni interne competenti (es. RSPP, Legal, Compliance) di fornire tutte le informazioni necessarie a verificare:
a) se la società ha messo a disposizione un budget per far fronte all’emergenza;
b) se ha aggiornato il DVR integrandolo con i rischi da COVID-19 (quindi rischio inerente agli agenti biologici) anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio. Ovviamente queste operazioni richiedono intervento e collaborazione anche del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e consulenti;
c) quali misure preventive siano state adottate per aumentare il livello di sicurezza anella sede e negli stabilimenti della Società e per contenere il rischio di contagio (verificare per esempio se i lavoratori siano stati dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali guanti e mascherine certificate per casi specifici);
d) se sono state predisposte e diffuse procedure di gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
e) se è stato favorito e promosso (laddove possibile) il ricorso allo smart working e se è stato imposto ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l’accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale;
f) se è stato imposto ai lavoratori l’obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
g) se sono state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate (anche attraverso la distribuzione e messa a disposizionedi igienizzanti);
h) se e quali informazioni sono state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
i) se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso alla sede dell’azienda.
Inoltre deve essere raccomandato un flusso informativo all’Organismo di Vigilanza costante e tempestivo, per tale motivo è opportuno indicarlo nella maniera più dettagliata possible nei verbali dell’Organismo di Vigilanza.
Avv. Annarita Bove
Dottore di Ricerca in Diritto delle Relazioni di Lavoro – Università di Modena e Reggio Emilia – Fondazione M. Biagi