Si tratta in buona sostanza di un blocco dei licenziamenti: collettivi ai sensi della L. n. 223/1991 e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (chiamati “economici”) ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.
La sospensione dei licenziamenti, prevista dall’art. 46 del decreto in parola è pari a 60 giorni (decorrenti dal 17 marzo 2020, fino al 16 maggio 2020).
Tale norma vincola tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Sospensione dei licenziamenti collettivi
Questo significa che se un datore di lavoro vuole aprire, ad esempio, una procedura per cessazione di attività, potrà farlo solo dal 17 maggio 2020 in poi (salvo ulteriori proroghe).
Tale disposizione del decreto in commento, dunque, produce effetti:
- sull’art. 4 della L. n. 223/1991 che riguarda le imprese che, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;
- sull’art. 24 della L. n. 223/1991 che riguarda le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.
Sono invece salve le procedure collettive iniziate prima del 17 marzo, che dunque potranno essere completate senza alcun problema.
Sospensione dei licenziamenti individuali
In particolare, secondo il decreto in commento, ci riferiamo ai licenziamenti per:
- ragioni inerenti l’attività produttiva;
- ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.
Non si può invece licenziare per riduzione di personale, per chiusura reparto o per motivi economici, ovvero con motivazioni legate al coronavirus.
Sospensione non applicabile ai licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo
Avv. Annarita Bove
Dottore di Ricerca in Diritto delle Relazioni di Lavoro – Università di Modena e Reggio Emilia – Fondazione M. Biagi




